Il vincolo sportivo FIPAV (di Francesco Zoli)
da volleyball.it
Chi intende giocare a pallavolo (anche solo allenarsi) in una associazione o società sportiva affiliata alla FIPAV deve necessariamente richiedere il tesseramento federale. La domanda da presentare è simile per certi aspetti a quella di cittadinanza, visto e considerato che l’atleta richiede di entrare a far parte di un vero e proprio ordinamento all’interno del quale diviene titolare di diritti e doveri.
Si tratta di un atto volontario attraverso il quale l'atleta acquisisce principalmente il diritto di praticare la pallavolo, assumendosi al contempo il dovere di rispettare le inderogabili clausole statutarie e regolamentari della Federazione.
Dal tesseramento, che riguarda il rapporto atleta-Federazione e che ha durata annuale (rinnovabile dalla associazione/società ogni stagione sportiva entro determinate scadenze), prende vita un diverso - ma contiguo - legame tra l'atleta e l'associazione/società sportiva presso il quale lo stesso si è tesserato, chiamato "vincolo sportivo". Tale vincolo può essere definito come quel rapporto in base al quale l’atleta si obbliga a prestare per un determinato periodo di tempo la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore del sodalizio presso il quale si è volontariamente tesserato. La FIPAV, al pari di quasi tutte le Federazioni Sportive Nazionali, ha codificato tale istituto prevedendo all’art. 10 bis del proprio Statuto che: "Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante".
Il vincolo rappresenta quindi una garanzia (tutela del vivaio) e una fonte economica (ricavi dalla cessione dell'atleta) per tutti i sodalizi affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali "aderenti", ma, viste l'eccessiva durata e le controverse modalità di scioglimento (diverse in ciascuna Federazione), comporta al tempo stesso un'inaccettabile violazione della libertà degli atleti di praticare la disciplina prescelta, presentando profili di illegittimità costituzionale e manifesta contrarietà sia alle norme comunitarie che a quelle previste nella Carta Olimpica. Nonostante ciò, il vincolo riesce a sopravvivere grazie al principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (ordinamento in cui, ricordiamo, si entra volontariamente accettandone incondizionatamente i regolamenti), vero e proprio scudo che le Federazioni utilizzano da anni per resistere ai numerosi "attacchi" da parte di atleti (rappresentati spesso da illustri giuristi) e di associazioni di atleti (si ricorda la campagna promossa dalla Associazione Italiana Calciatori per l'abolizione del vincolo dei giocatori dilettanti). L'unico "miglioramento" (per gli atleti) è stato apportato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in occasione del Consiglio Nazionale del 23.03.2004, giorno in cui il massimo organo sportivo ha deliberato l'abolizione del vincolo sportivo a tempo indeterminato (nella pallavolo il vincolo era previsto fino al compimento del 34° anno di età). In realtà, più che di miglioramento, si è trattato di una attenuazione ad un ostacolo che ancora oggi rappresenta un non trascurabile limite alla piena libertà degli atleti di praticare la propria disciplina sportiva.
Tornando alla pallavolo, la FIPAV ha introdotto nella stagione sportiva 2006/2007 una nuova regolamentazione che, però, si applica solo agli atleti che hanno fatto il primo tesseramento a partire dalla stagione 2005/2006; per tutti gli altri, è invece ancora attivo il vincolo a tempo (quasi) indeterminato.
La normativa FIPAV attualmente in vigore prevede che fino ai 14 anni il vincolo ha durata annuale, con la conseguenza che il giovane tesserato, nel periodo tra i 5 e i 13 anni di età, può decidere alla fine della stagione agonistica (30 giugno) se rimanere o se cambiare squadra, senza che il sodalizio presso il quale ha giocato possa vantare alcun diritto economico e/o sportivo nei suoi confronti.
La vera e propria instaurazione del vincolo si verifica all'inizio della stagione sportiva (1° luglio) durante la quale il giovane atleta compie il 14° anno di età (13° per chi è nato dopo il mese di giugno, visto che la Federazione, ai fini dell’instaurazione del vincolo, tiene conto dell'anno solare di nascita) con la nascita di un legame decennale che dura fino alla fine della stagione sportiva di compimento del 24° anno di età. Salva la disciplina del vincolo "speciale" prevista per gli atleti di Serie A e per gli atleti stranieri, quella "generale" (oggetto del presente articolo) prevede che l'atleta, concluso il primo "step" decennale di vincolo, ha due possibilità: rimanere vincolato per altri cinque anni presso il sodalizio in cui è cresciuto, oppure trasferirsi a tempo indeterminato in uno nuovo, instaurando con quest'ultimo un legame di durata sempre pari a cinque anni. In questa seconda ipotesi al sodalizio di primo tesseramento deve essere - di regola - riconosciuta una indennità calcolata sulla base dei parametri pubblicati nella Guida Pratica della FIPAV. Tali parametri, che variano a seconda del "Curriculum Vitae" dell'atleta, vanno utilizzati solo in caso di mancato accordo tra sodalizio cessionario e sodalizio cedente (o tra atleta e sodalizio di primo tesseramento nel caso in cui il primo voglia personalmente sostenere il costo dell'indennizzo), visto che nessuna norma federale vieta il trasferimento a titolo gratuito, a cifre minori o addirittura maggiori di quelle risultanti dai calcoli con i parametri della FIPAV.
Sia nell'ipotesi in cui l'atleta "rinnovi" con il sodalizio di primo tesseramento, sia che si vincoli con altra associazione/società, il nuovo vincolo avrà comunque durata fino alla fine della stagione di compimento del 29° anno di età.
Lo "step" successivo, ancora di durata quinquennale, termina alla fine della stagione in cui l'atleta compie il 34° anno di età; a questo punto è dovuto un ultimo indennizzo alla società di tesseramento, calcolato - in caso di mancato accordo tra le parti - sempre sulla base di determinati parametri stabiliti dalla FIPAV.
Dopodiché la durata del vincolo tornerà ad essere annuale.
Giova evidenziare che ai fini della durata del vincolo risulta determinante solo ed esclusivamente il momento in cui viene effettuato un primo tesseramento, visto e considerato che ciò può verificarsi a qualsiasi età (ad esempio, si può cominciare a giocare già maggiorenni oppure, a seguito di uno scioglimento coattivo del vincolo, se ne può instaurare uno nuovo con altro sodalizio) e quindi anche all'interno di uno degli "step" sopra citati. Ma in ogni caso permangono gli effetti collegati al compimento del 24°, 29° e 34° anno di età.
Pertanto, ai fini pratici, chi sottoscrive un primo tesseramento a 23 anni, potrà dopo un solo anno decidere se cambiare - con gli oneri previsti - o meno squadra.
Fatto salvo il caso in cui si inizi in età "avanzata", la durata rappresenta di regola uno dei due aspetti che portano a qualificare il vincolo come istituto contrario alla piena libertà dell'atleta, peraltro tutelata sia da norme nazionali che transnazionali, visto che il pallavolista, dilettante per statuto in qualsiasi serie, continua ad essere vincolato per troppo tempo ad una associazione/società dilettantistica. A quest’ultima, d’altra parte, deve essere giustamente riconosciuto un premio per avere cresciuto l’atleta.
E' proprio questo il punto in cui si dovrebbe trovare maggiore equilibrio tra il diritto degli atleti di praticare liberamente la disciplina sportiva prescelta e il diritto delle società a ricevere un "premio addestramento".
Salvo l'esborso economico da parte di altro sodalizio (in molti casi, da parte dell’atleta di tasca propria) o l'indulgenza del club a rilasciare il nulla osta di trasferimento a tempo indeterminato per una cifra irrisoria (da segnalare, inoltre, che qualche sodalizio prevede nel proprio statuto l'inesistenza del vincolo), l'altra via per far cessare tale legame è rappresentata dalle tipiche - in quanto previste dai regolamenti federali - modalità di scioglimento del vincolo …
Ma tale argomento sarà trattato nel prossimo articolo.
..